Beni strumentali nel nuovo regime forfetario
di Redazione
23/01/2016
In queste settimane abbiamo avuto la possibilità di comprendere quali siano i requisiti e le principali caratteristiche del nuovo regime forfetario. Tra i principali aspetti da approfondire, rientra certamente la verifica del parametro che prevede l'impossibilità di possedere beni strumentali per un valore superiore ai 20 mila euro.
Ebbene, è utile ricordare come il valore dei 20 mila euro sia da intendersi complessivo, al lordo degli ammortamenti, riferibile ai beni strumentali esistenti alla data di chiusura del precedente periodo di imposta. Sul punto, è inoltre bene sottolineare come il riferimento operato dalla norma sia allo stock di beni ammortizzabili posseduto dall'imprenditore alla data certa pari al 31 dicembre dell'anno precedente, e non certo, pertanto, al flusso dei beni acquistati nell'arco temporale del triennio precedente l'ingresso al regime, come era invece previsto per i minimi.
La norma ricorda che ai fini della verifica di tale parametro non rilevano gli oneri pluriennali e le spese relative a più esercizi, considerando che tali voci non possono identificare beni qualificabili come strumentali. Nel calcolo non bisogna inoltre tenere conto dell'avviamento, poiché la nozione di strumentalità dei beni contenuta nella norma induce a ritenere che non debbano essere assunti in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quelli sostenuti per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo.
Infine, per quanto attiene la determinazione del valore dei beni, in riferimento a quelli acquistati a titolo di proprietà, si dovrà considerare il costo storico di acquisto, mentre per quelli acquisiti in leasing, si dovrà assumere il costo sostenuto dal conducente. Nel caso di locazione operativa, noleggio o comodato, la verifica del superamento della soglia deve essere effettuata valutando il bene al valore nominale con i criteri ben individuati dall'art. 9 del Tuir.
Articolo Precedente
Come aggiungere nuove parole al dizionario di WhatsApp
Articolo Successivo
Ingresso nel forfetario in caso di attività miste
Redazione