Come funziona il bonus e-commerce 2016
di Redazione
11/01/2016
L’art. 3 del dl 91/2014 ha istituto, in favore delle imprese agricole e ittiche, un credito d’imposta finalizzato a incentivare il potenziamento del commercio elettronico. ma come funziona?
Chi sono i destinatari dei crediti
In primo luogo, ricordiamo come ad essere destinatari potenziali del bonus per il potenziamento del commercio elettronico siano le persone fisiche o giuridiche, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario che, contemporaneamente, sono:
- imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
- piccole e medie imprese, in base al regolamento Ue n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
A quanto ammonta l’agevolazione
Il decreto stima che siano agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e per l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, quelle per investimenti riguardanti le dotazioni tecnologiche, quelle per i software, la progettazione, lo sviluppo del database e dei sistemi di sicurezza che sono stati realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto.
Il limite di spesa è previsto tra i 15 e i 50 mila euro, con misura del bonus che varia dal 10% al 40%.
Come utilizzare il bonus
Il bonus deve essere indicato dall’impresa beneficiaria nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale il beneficio viene concesso e viene utilizzato, attraverso modello F24, esclusivamente in compensazione, con i soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (in caso contrario il versamento verrà rifiutato). Il credito non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sull’Irap, non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.
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