Contratto assicurativo

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Una polizza per l’assicurazione è il contratto attraverso il quale si stabiliscono tutte le condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra firmatario o assicurato e la compagnia assicurativa. Allo stesso modo, sono definiti nella polizza il premio, i criteri del suo calcolo, i casi di inattività dell’assicurazione e ovviamente tutto ciò che riguarda la denuncia dei sinistri e la liquidazione spettante.

La compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio, si fa carico di determinati rischi, e qualora si verificassero gli eventi assicurati, sarà tenuta al risarcimento dei danni subiti dall’assicurato (ma fino al limite indicato in polizza, che può essere calcolato sulla base di percentuali, oppure a capitale fisso) per le assicurazioni danni, oppure il pagamento di un capitale o di una rendita per le assicurazioni vita.

L’indennizzo può essere pagato dalla compagnia di assicurazione direttamente all’assicurato, oppure a terzi per conto dell’assicurato. Quest’ultimo è tenuto non solo al pagamento del premio, ma anche al rispetto di alcune condizioni, in assenza delle quali l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa (una volta risarcito il terzo danneggiato, richiederà il rimborso in tutto o in parte allo stesso assicurato).

Le cause per le quali può essere esercitato il diritto di rivalsa devono essere indicate in polizza, e rappresenta una delle voci da controllare con la massima diligenza.

Bisogna fare particolare attenzione anche alle varie voci di ‘esclusione‘ dalla polizza: si tratta di quei casi in cui la copertura della polizza non è operativa, e costituisce una formula ampiamente usata nelle polizze sanitarie e infortuni, e nelle assicurazioni casa e responsabilità civile del capofamiglia.

Se è possibile, infatti è meglio stipulare polizze all risk, che coprono ogni evento ad eccezione di quelli menzionati, presentando un maggior grado di chiarezza, e spostando l’onere della dimostrazione dell’esistenza delle cause di esclusione sulla compagnia di assicurazione.

Un altro aspetto molto importante è legato al tipo di rimborso che può essere a ‘primo rischio assoluto’, oppure a ‘primo rischio relativo’: la differenza è notevole, perché mentre il primo, in caso di risarcimento, paga l’intera somma o l’intero valore assicurato, quello a ‘rischio relativo’ paga una somma minore applicando delle percentuali di franchigia.

L’applicazione della franchigia (che lascia il rischio in capo all’assicurato) e le relative percentuali, devono essere specificati in polizza. Per le polizze auto bisogna infine controllare se si tratta di assicurazioni annuali, o assicurazioni con tacito rinnovo.

Queste ultime prevedono il rinnovo automatico alla scadenza (le polizze danni sono sempre di questo tipo, ma per quelle auto possono verificarsi delle eccezioni), a meno che l’assicurato non provveda a richiederne la disdetta entro 15 giorni prima della scadenza.

Invece quelle annuali terminano naturalmente alla scadenza.