Costi del lavoro nel regime forfetario
di Redazione
27/01/2016
Continuando ad esaminare i principali requisiti sottostanti la possibilità di avere ingresso all'interno del nuovo regime forfetario, sostitutivo dei minimi, uno degli elementi fondamentali riguarda il sostegno di costi del lavoro per importi non superiori ai 5.000 euro.
La norma riconosce quindi l'ingresso nel regime forfetario anche a quanti abbiano sostenuto - nel corso del periodo precedente d'imposta rispetto a quello di ingresso - spese complessive per l'acquisizione di prestazioni lavorative per importi non superiori ai 5.000 euro lordi.
La norma dispone in particolare che il contribuente non deve aver sostenuto spese eccedenti tale soglia per lavoro accessorio (i voucher), lavoro dipendente, collaboratori, anche assunti a progetto. Concorrono inoltre al computo dei 5.000 euro le somme che sono corrisposte in virtù di contratti di associazione in partecipazione, laddove queste somme derivino da apporti di solo lavoro. Non rileveranno dunque le somme corrisposte agli associati che hanno apportato solo capitale, o capitale e lavoro.
Inoltre, ai fini della verifica della soglia in esame, val la pena ricordare come la norma richiami i costi sostenuti per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 del Tuir. Pertanto, il contribuente che è interessato al regime agevolato, dovrà tenere conto anche dei compensi che sono stati corrisposti - nel corso del precedente anno - per il lavoro prestato e per l'opera svolta dall'imprenditore stesso, dal coniuge o dai figli minori di età, e degli ascendenti.
Considerato infine il rinvio operato dalla norma alle disposizioni del Tuir di cui si è appena fatto modo di compiere un rapido cenno, ne consegue altresì che non rilevano i compensi erogati, per le medesime prestazioni di lavoro in favore di figli maggiori di età o non permanentemente inabili al lavoro, nonché a parenti che sono diversi da quelli indicati dalla stessa disposizione.
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