La Legge Bersani e le polizze assicurative

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La Legge Bersani ha indubbiamente portato una ventata di novità nell’ambito delle polizze assicurative, cercando di dare più forza agli assicurati, anche se ha lasciato, sotto certi aspetti, eccessivi margini di manovra, che hanno permesso alle compagnie di assicurazione di limitarne gli effetti.

La novità principale riguarda la possibilità concessa ad un assicurato di estendere la propria classe di merito su tutti i mezzi, della stessa classe di quello già assicurato. E allo stesso modo tutti gli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare possono acquisire la classe di merito più bassa di uno dei familiari (unica condizione è che risultino presenti sullo stesso stato di famiglia).

Per esercitare tale facoltà non è necessario rivolgersi alla stessa compagnia di assicurazione del familiare dal quale si eredita la classe di merito, ma è invece necessario che si tratti di un’auto appena acquistata (sia nuova sia usata).

Va comunque sottolineato che la portata di tale disposizione è stata ampiamente mitigata dalle compagnie di assicurazione che hanno creato delle categorie di merito acquistate ad hoc, con tariffe molto più elevate rispetto alle classi di merito ‘guadagnate’.

Un altro aspetto introdotto dalla Legge Bersani che avvantaggia gli assicurati è dovuto all’estensione del periodo in cui si mantiene la classe di merito (a seguito di sospensione o qualsiasi altra ragione di mancato rinnovo), che sale da 1 anno a 5 anni.

Bisogna inoltre menzionare le novità in tema di rinnovi e disdetta: le assicurazioni sono obbligate ad inviare, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, l’attestato di rischio e i conteggi per il rinnovo, con la specifica di eventuali aumenti, riportando anche le ragioni; l’assicurato può disdire la polizza dandone comunicazione entro i 15 giorni antecedenti alla data di scadenza se si tratta di una polizza con ‘tacito rinnovo’, mentre se si tratta solamente di una polizza annuale non dovrà essere fatta nessuna disdetta, ma all’assicurazione bisognerà solo comunicare la volontà di voler rinnovare il contratto per un altro anno.

Infine c’è l’aspetto legato al destino della polizza assicurativa di un’auto venduta.

L’assicurato venditore può decidere di spostare l’assicurazione su un’altra auto appena acquistata, saldando l’eventuale il conguaglio dovuto (facoltà che esisteva anche prima), oppure può chiedere la restituzione della parte di premio pagata, ma relativa al periodo successivo alla vendita di cui quindi non potrà più usufruire (bisogna allegare alla richiesta anche l’atto attestante l’avvenuto passaggio di proprietà).

D’altro canto l’assicurato acquirente può chiedere che l’assicurazione venga a lui trasferita, pagando l’adeguamento del premio.