Prime indicazioni sullo split payment
di Redazione
21/01/2016
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le prime indicazioni sul c.d. “split payment”, l’applicazione del nuovo meccanismo che consente di scindere i pagamenti Iva. Una novità introdotta in seguito alla legge di Stabilità, che consente – in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni – che l’Iva addebitata dal fornitore nella fattura sia versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più, come invece accade oggi, dal fornitore. Nelle sue indicazioni – considerata anche la complessità tecnica dell’introduzione – l’Agenzia spiega che non saranno sanzionate le violazioni eventualmente commesse in buona fede prima della pubblicazione del documento di prassi. Ma cosa cambia nel dettaglio?
In termini sostanziali, attraverso le nuove regole il pagamento del corrispettivo viene scisso dal versamento dell’imposta dovuta. La scissione dei pagamenti è applicata a tutte le operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo 1 gennaio 2015, e sempre a patto che le stesse non siano già state fatturate anteriormente a tale data. Non trova dunque applicazione per tutte le operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Come ricorda il comunicato delle Entrate, “tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell’Iva rientrano lo Stato e gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l’Inps”.
Tra le principali indicazioni, anche il fatto che la scissione dei pagamenti Iva riguarda solamente le operazioni che vengono documentate con la relativa fattura emessa dai fornitori. “Pertanto” – conclude il comunicato dell’Agenzia – “sono escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni, come ad esempio le piccole spese sostenute da un ente pubblico, certificate dal fornitore con semplice rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste”.
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