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Soglie ricavi e redditività nel nuovo forfetario

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di Redazione

18/01/2016

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Il nuovo regime forfetario continua a far discutere tutti coloro i quali si stanno domandando se il regime agevolato 2016 sarà più o meno conveniente rispetto a quanto previsto dai minimi.

Ebbene, come abbiamo avuto modo di vedere, una determinante che potrebbe consentire di valutare più attentamente la convenienza del regime potrebbe essere l'individuazione della propria soglia dei ricavi / compensi, e dell'indice di redditività.

Appare infatti evidente come il nuovo regime forfetario abbia diversificato le soglie massime di ricavi e di compensi che permetteranno un ingresso nel regime agevolato, "ritagliandole" sulla base della tipologia di attività.

Vediamole nel dettaglio:

  • Industria alimentari e bevande: 35.000 euro
  • Commercio all'ingrosso e al dettaglio: 40.000 euro
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: 30.000 euro
  • Commercio ambulante di altri prodotti: 20.000 euro
  • Costruzioni e attività immobiliari: 15.000 euro
  • Intermediari del commercio: 15.000 euro
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 40.000 euro
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: 15000 euro
  • Altre attività economiche: 20.000 euro

Queste invece le percentuali di redditività:

  • Industria alimentari e bevande: 40%
  • Commercio all'ingrosso e al dettaglio: 40%
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: 40%
  • Commercio ambulante di altri prodotti: 54%
  • Costruzioni e attività immobiliari: 86%
  • Intermediari del commercio: 62%
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 40%
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: 78%
  • Altre attività economiche: 67%

Ricordiamo altresì che tra i requisiti vi è anche l'impossibilità di possedere stock di beni mobili strumentali - considerati al lordo degli ammortamenti - superiori ai 20.000 euro, con valore da considerarsi al 31 dicembre dell'esercizio precedente (in altri termini, con una fotografia alla fine dell'esercizio precedente a quello di avvio del potenziale ingresso nel regime forfetario di cui si è detto nel presente approfondimento).

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