Ottime news per le famiglie italiane che hanno un mutuo e quindi un debito da restituire: è stato prorogato al 31 luglio 2018 l’Accordo Abi-Associazioni dei Consumatori sulla “Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”.
Sospensione rate mutuo prorogata
Chi ha la casa di proprietà o ha dovuto sottoscrivere un mutuo per altre ragioni, sa bene gli oneri da sopportare, specialmente economici. E non è un mistero che chi ha perso il lavoro principale stia navigando in brutte acque riguardo anche il pagamento delle rate di questo finanziamento, tanto da studiare tutte le maniere per arrotondare, come ad esempio quelle elencate su Coinobservers in merito all’investimento in criptovalute e monete virtuali. Per fortuna, l’Associazione bancaria italiana (Abi) ha comunicato che ci sarà una proroga al 31 luglio 2018 dell’accordo con l’Associazione dei Consumatori in merito alla sospensione del mutuo, anche se esattamente si tratta della quota capitale dei crediti alle famiglie. Questa opzione, realizzata a marzo 2015, ha interessato più di 16mila famiglie, le quali hanno potuto sospendere le rate per un controvalore complessivo di 475 milioni di Euro (la maggior liquidità messa a disposizione è stata pari a 118 milioni di Euro). Questa moratoria interessa quindi 12 mesi sulla quota capitale del proprio finanziamento, che sia mutuo prima casa e credito a consumo.
Sospensione quota capitale mutuo, come funziona
Non si può chiedere se si è pronti per conoscere tutti i dettagli della nuova sospensione delle rate del mutuo, perché, se si può accedere significa che, economicamente parlando, non si naviga in buone acque. Il periodo per il quale può essere consentita la sospensione del mutuo sono le rate in scadenza nel triennio 2015-2016-2017, prorogata quindi al 31 luglio 2018. La durata massima della nuova sospensione si sostanzia in massimo 12 rate mensili e chi lo richiede non deve essere stato soggetti non pagatori di rate per un periodo superiore a 90 giorni. Le rate per cui si è andati lunghi nel pagamento di oltre 90 giorni saranno consideratati già come rate sospese e saranno cumulate nel monte delle 12 rate massime sospendibili.
Requisiti e come richiedere l’opzione
Il Fondo di Garanzia consente a coloro che hanno difficoltà e che rispettano determinati requisiti che prima di presentare l’apposito modulo per la sospensione del mutuo e la richiesta di interruzione del pagamento per gravi motivi che andranno motivati e giustificati con tanto di documenti da presentare all’istituto di credito che ha erogato il mutuo. Praticamente, la perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato (da presentare quindi il provvedimento di licenziamento, sono ammessi anche quelli consensuali e superamento limite periodo malattia); morte del richiedente o handicap grave e/o condizioni di non autosufficienza certificato dalle ASL; sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dei trattamenti di sostegno del reddito: Ovviamente, si può richiedere la sospensione se il suddetto mutuo doveva essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e non per seconde o terze case e per un massimo di 12 rate. L’operazione di sospensione non sarà soggetta a commissioni, perizie, interessi di mora per tutta la durata del periodo. Si può richiedere anche il riavvio del piano di ammortamento del mutuo. L’unico caso in cui sarà consentito alla Banca applicare gli interessi di mora sarà proprio quando verrà pagata la quota interessi, in quanto è il profitto vero dell’istituto creditizio. La richiesta va presentata direttamente alla banca con apposito modulo di sospensione e la risposta si riceverà entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione. Nei successivi 30 dall’eventuale approvazione sarà anche operativa.